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Il 06 aprile 2018 è entrata in vigore una nuova fattispecie di reato introdotta dal decreto attuativo, della legge delega n. 103/2017, n. 21/2018.

Tale fattispecie di reato è prevista all’art. 570 bis c.p. così rubricato “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio”, il quale prevede che: “Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.

Tale articolo viene inserito dal legislatore subito dopo il 570 c.p., norma pilastro sulla responsabilità penale in caso di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Questo precetto prevede al primo comma la comminazione della pena della reclusione o della multa, a chi si sottrae agli obblighi di assistenza familiare mediante: abbandono del domicilio domestico (se però ciò avviene per intollerabilità della prosecuzione della vita coniugale e tale situazione viene dimostrata, ciò impedisce che l’abbandono costituisca reato) o serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie. Al secondo comma, invece, vengono previste due diverse figure di reato quali quella dell’abuso o la dilapidazione dei beni del figlio minore o del coniuge, e quella relativa alla mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza ai discendenti o al coniuge.

Le pene previste all’art. 570 c.p. e richiamate anche nell’art. 570 bis c.p. sono severe e, nello specifico, prevedono la reclusione fino ad un anno o la multa da Euro 103,00= ad Euro 1.032,00=.

In sostanza il contenuto di cui all’art. 570 bis c.p. non fa altro che accorpare in sé il contenuto di altri due precetti normativi che sono stati abrogati per effetto della sua introduzione, nello specifico si tratta dell’art. 12 sexies della L. n. 898/1970 (Legge sul divorzio) e l’art. 3 della L. n. 54/2006 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli).

L’art. 12 sexies, L. n. 898/1970, prevedeva una fattispecie di reato rilevante al fine di configurare la responsabilità dell’ex coniuge nel caso di mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile, mente l’art. 3 della L. n. 54/2006 sanzionava l’inadempimento dell’obbligo di mantenimento dei figli.

Ovviamente è troppo presto per dire quale sarà la portata applicativa di tale norma o quali pronunce giurisprudenziali deriveranno dalla sua applicazione. Ciò che è lampante è che la stessa, per certi versi, offre il destro al rilievo di profili di incostituzionalità dal momento che, proprio dal suo tenore letterale si ricava che la norma è applicabile in situazione di violazione degli obblighi di assistenza familiare perpetrata in caso di separazione o scioglimento del matrimonio.

La norma parla infatti di coniuge, escludendo, a quanto pare, tout court tutta l’ampia fetta di persone che si trovano in situazione di convivenze more uxorio e le coppie di fatto.

Se è vero che per queste ultime categorie non può, ad oggi, applicarsi l’art. 570 bis c.p., è pur vero che continuerà ad essere applicabile il 570 c.p..

In ogni caso, comunque, anche se il profilo di responsabilità penale appare al momento di dubbia applicazione, ciò non toglie che i genitori che non si vedano corrispondere l’assegno al mantenimento dei figli come determinato nel suo ammontare dal Giudice civile, potranno sempre agire in sede civilistica per vedersi attribuire quanto loro dovuto.

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Articolo pubblicato su Non Solo Fisco al seguente link