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Uso improprio del Telefono Aziendale: con Sentenza n. 3315 del 12/02/2018, la Corte di Cassazione ha convalidato il licenziamento per giustificato motivo soggettivo del dipendente per traffico telefonico non attinente alle esigenze di servizio e non autorizzato, comportando sottrazione di tempo all’attività lavorativa.

Il caso di specie riguarda il ricorso presentato in merito al licenziamento intimato ad un dipendente per giusta causa dalla società datoriale.
La Corte territoriale ha disposto la conversione dello stesso in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con condanna al pagamento del preavviso liquidato come da sentenza.

Tale decisione si basa sulla considerazione che al dipendente era stato contestato di aver compiuto una lunghissima serie di telefonate verso numerazioni non geografiche a valore aggiunto, traffico telefonico non attinente alle esigenze di servizio, non consentito e non autorizzato, utilizzando la linea dedicata al fax del reparto cui era addetto con un costo di oltre 8.000,00 euro per la società, trattenendosi nei locali prima delle ore 8 e dopo l’orario contrattuale.

Inoltre la Corte territoriale ha considerato le istanze istruttorie dirette ad accertare una condotta mobbizzante del datore di lavoro inidonee ad essere poste in correlazione con i fatti contestati e, circa la valutazione della condotta tenuta dal lavoratore, ha rilevato che lo stato psico-fisico del lavoratore all’epoca non era di depressione e quindi non poteva accogliersi la tesi per cui le telefonate erano dovute alla necessità di sentire voci amiche in momenti difficili della giornata e che, comunque, il lavoratore avrebbe potuto sottoporsi a cure appropriate.

La gravità dei fatti addebitati era quindi tale da legittimare l’irrogazione del recesso.

Mente era infondato l’appello incidentale posto che l’utilizzazione di mezzi aziendali per finalità personali con danno dell’azienda (sanzionabile con il licenziamento per giustificato motivo soggettivo) ricomprendeva ogni tipo di danno ivi compresa la sottrazione di tempo all’attività lavorativa.

Il ricorso presentato dal dipendente è stato, quindi, rigettato in Cassazione confermando quanto già dedotto e disposto dalla Corte di Appello.

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Articolo pubblicato su Non Solo Fisco al seguente link