SISTEMA TESSERA SANITARIA:
LE NUOVE MODALITÀ PER L’INVIO DEI DATI

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto n.270 dello scorso 19 ottobre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 ottobre, ha fornito indicazioni sulle nuove modalità di trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, che entreranno in vigore il prossimo 1° gennaio 2021.
L’articolo 1 del citato provvedimento prevede che, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS dovranno indicare le modalità di pagamento tracciato, nei casi in cui è obbligatorio ai fini della detrazione d’imposta.
In particolare, l’informazione inerente al pagamento è obbligatoria per tutte le spese per cui la legge di Bilancio 2020 ha introdotto l’obbligo di tracciatura, salvo che rientrino nelle fattispecie escluse (ad es. acquisto di medicinali, anche veterinari, acquisto di dispositivi medici, prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche e private convenzionate).
I dati saranno resi disponibili all’agenzia delle Entrate, aggregati per tipologia di spesa, escludendo tutti quelli pagati con modalità non tracciabili. Saranno però visibili dall’Agenzia le spese sanitarie pagate in contanti per le quali non vi è l’obbligo di tracciatura.
Rimangono inalterati, invece, il termine e la modalità di trasmissione; i dati relativi alle spese sostenute nel 2020 dovranno infatti essere trasmessi al sistema Tessera Sanitaria entro il 31 gennaio 2021 attraverso un’unica comunicazione annuale.
CHE COSA CAMBIA DAL 01/01/2021
Per le spese sanitarie e veterinarie sostenute a partire dal 2021, il provvedimento ha introdotto nuove informazioni, che dovranno essere inserite ad integrazione della comunicazione al sistema TS.
Nello specifico, si dovrà segnalare:
- La tipologia del documento fiscale;
- L’aliquota o la natura IVA dell’operazione;
- L’eventuale opposizione del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle Entrate ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata. I dati di coloro che esercitano l’opposizione saranno trasmessi al Sistema TS senza l’indicazione del codice fiscale.
Inoltre, cambia la periodicità di invio della comunicazione che da annuale diventa mensile.
A partire dal 1° gennaio 2021, infatti, la trasmissione dovrà essere inviata entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.
È bene precisare che l’Agenzia delle Entrate avrà accesso esclusivamente per le finalità di cui all’articolo 3 del D. Lgs. 175/2014, ovvero l’elaborazione della dichiarazione dei redditi ed i controlli sugli oneri deducibili e detraibili.
Il cittadino potrà accedere informaticamente ai dati di dettaglio delle proprie spese sanitarie e veterinarie riportate nella dichiarazione precompilata, compresi la modalità di pagamento, l’aliquota applicata o la natura iva. Resteranno esclusi, invece, i dati per cui ha esercitato l’opposizione.
Chi, in sede di dichiarazione, desideri integrare le informazioni presenti nella precompilata, dovrà indicare, anche le nuove specifiche menzionale dal decreto del MEF (natura documento e aliquota iva).
È prevista inoltre la possibilità di accedere, entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi, anche alle spese sanitarie escluse dalla precompilata in quanto non tracciate, in modo da poter, eventualmente, correggere spese escluse per errore ma pagate con mezzi idonei.
Il provvedimento specifica inoltre che, i soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema TS, dal 1° gennaio 2021, invieranno i dati di tutti i corrispettivi giornalieri, utilizzando i registratori telematici, già configurati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
L’Agenzia delle Entrate avrà accesso ai corrispettivi giornalieri trasmessi al sistema Tessera Sanitaria, secondo le regole e le modalità individuate da apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito il Garante della Privacy.
Per quanto riguarda, invece, le fatture inerenti a prestazioni sanitarie, per le quali è vietata la fatturazione elettronica, l’Agenzia potrà consultare i dati esclusivamente per fini di controllo tributario e doganale, senza aver accesso al codice fiscale dell’assistito, per motivi di privacy.
Con l’entrata in vigore delle nuove specifiche, il sistema TS diventerà l’unico veicolo di invio dei dati da parte degli operatori sanitari, che potranno avvalersi di tale canale per adempiere a tutti gli obblighi fiscali di trasmissione, ovvero:
- L’invio dei dati alla precompilata;
- L’emissione di fatture per le quali le norma sulla privacy vietano l’utilizzo della fattura SDI;
- La trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
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