ORGANI DI CONTROLLO

 

L’ordinamento italiano prevede la possibilità o l’obbligo, a seconda dei casi, di nominare uno o più organi di controllo. Tali organi possono essere composti da uno o più membri e la loro nomina può derivare da obblighi normativi o semplicemente da necessità e/o volontà dell’azienda stessa. A seconda dell’attività per la quale sono stati nominati, possono essere composti da soggetti diversi, come, per esempio, nel caso di nomina del collegio sindacale e contestualmente del revisore legale/società di revisione.