LA RESPONSABILITA’
DEGLI ENTI ASSOCIATIVI
Il profilo della responsabilità civile delle associazioni (con o senza personalità giuridica) si presta ad una valutazione articolata e complessa. Ciò dipende dalla pluralità di rapporti intersoggettivi che il normale svolgimento dell’attività associativa porta ad instaurare sia all’interno della struttura, tra i singoli componenti dell’associazione, sia all’esterno della stessa, nell’ambito dei frequenti rapporti con i terzi.
La valutazione delle molteplici situazioni riconducibili alla concreta operatività dell’associazione ed alla fitta trama di rapporti che ne derivano consente, pertanto, di delineare distinte ipotesi di responsabilità, configurabili a vario titolo.
Per quanto concerne la responsabilità civile, si distingue tra responsabilità extracontrattuale discendente dalla commissione di un fatto illecito e responsabilità contrattuale conseguente alla violazione di un obbligo contrattuale; nell’uno e nell’altro caso, la conseguenza che deriva dall’accertamento della responsabilità è il risarcimento del danno che rappresenta la sanzione (o quanto meno la reazione) approntata dall’ordinamento a tutela del danneggiato.
Con specifico riferimento alla responsabilità extracontrattuale, va aggiunto che il fatto illecito può integrare gli estremi di un reato: così, per esempio, l’omicidio doloso o colposo, le lesioni personali dolose o colpose, il danneggiamento (che però costituisce reato solo se doloso), la diffamazione, ecc. Si viene così a determinare una possibile sovrapposizione, in relazione a determinati eventi lesivi, tra la responsabilità civile, consistente nell’obbligazione di risarcire il danno, e la responsabilità penale, consistente nell’assoggettamento alla pena detentiva (reclusione o arresto) o pecuniaria (multa o ammenda).
E’ possibile configurare, accanto alla consueta responsabilità diretta del danneggiante (articolo 2043 codice civile colui che ha commesso il fatto è obbligato a risarcire il danno), anche una responsabilità indiretta (articoli 2047, 2048 e 2049 codice civile) dove a rispondere del danno è chiamato un soggetto diverso da quello che ha commesso il fatto che lo ha cagionato (non a caso si parla di responsabilità per fatto illecito altrui). Inoltre l’ordinamento giuridico configura una particolare area della responsabilità per illecito civile: quella della responsabilità oggettiva (che prescinde, cioè dal dolo o dalla colpa di chi ha commesso il fatto), la quale costituisce una categoria in via di progressiva espansione, data l’esigenza, particolarmente avvertita nella moderna civiltà industriale, di prevedere comunque il risarcimento del danno cagionato nello svolgimento di attività intrinsecamente pericolose.
Responsabilità contrattuale
Una forma di responsabilità civile ascrivibile in via diretta alle associazioni è la responsabilità contrattuale, ossia quella fondata sull’inadempimento di un contratto.
Non v’è dubbio, infatti, che, nello svolgimento della propria attività, l’associazione possa stipulare contratti ed assumere, in relazione a questi, precise obbligazioni. Si pensi ad una associazione musicale che ingaggi un musicista per l’esecuzione di un concerto o che organizzi un corso di musica.
Nel caso, piuttosto ricorrente, di corsi organizzati dalle associazioni, sorge, all’atto dell’iscrizione dell’allievo, un rapporto contrattuale rispetto al quale l’insegnante rimane estraneo; quest’ultimo, infatti, è impegnato solo nei confronti dell’associazione e ciò indipendentemente dal tipo di collaborazione prestata. Le obbligazioni contrattuali nei confronti dell’allievo vengono, pertanto, assunte unicamente dalla associazione che dunque risponderà direttamente, in caso di inadempimento, a titolo di responsabilità contrattuale (articolo 1218 codice civile). Anche se l’inadempimento dipendesse dallecarenze qualitative degli istruttori impiegati, la responsabilità contrattuale permarrebbe comunque in capo all’associazione, in forza del disposto di cui all’articolo 1228 codice civile che prevede la responsabilità del debitore per il fatto commesso dagli ausiliari di cui lo stesso si avvale nell’adempimento dell’obbligazione.
Ulteriore ipotesi, rispetto alle casistiche già considerate, di responsabilità contrattuale ipotizzabile in capo all’associazione è quella delle manifestazioni in cui è prevista la partecipazione di pubblico dietro pagamento di un biglietto di ingresso: il prezzo del biglietto si configura come corrispettivo di una prestazione contrattuale che deve essere regolarmente adempiuta; in caso contrario, l’associazione risponderà a titolo di responsabilità contrattuale.
Le associazioni riconosciute godono di un’autonomia patrimoniale perfetta, mentre in quelle non riconosciute si applica il principio contenuto nell’articolo 38 codice civile, in forza del quale, delle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, rispondono il fondo comune e, personalmente e solidalmente tra loro (e con il fondo comune), le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
Sotto tale profilo, l’elemento che differenzia le associazioni riconosciute da quelle non riconosciute si individua nella diversa posizione assunta dagli amministratori: nelleassociazioni non riconosciute, essi sono personalmente responsabili delle obbligazioni assunte in nome dell’associazione; diversamente, nelle associazioni riconosciute, verso i creditori risponde solo l’associazione con il suo patrimonio.
Dalla lettura dell’articolo 38 cod. civ. si ricava che, per le obbligazioni sociali vi è una duplice garanzia a favore dei terzi: quella offerta dai beni che costituiscono il fondo comune e quella costituita dal patrimonio personale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
Tra il fondo comune ed il patrimonio personale degli associati di cui sopra c’è solidarietà, ovvero i creditori per il soddisfacimento dei loro interessi possono rivolgersi indifferentemente all’associazione oppure direttamente a chi ha agito per essa, senza l’onere di agire preventivamente sul patrimonio sociale.
Questa responsabilità solidale è una figura tipica delle organizzazioni senza personalità giuridica, in cui mancano – proprio per difetto del riconoscimento – controlli sulla consistenza iniziale del patrimonio; pertanto i terzi creditori possono confidare sia sul fondo comune, sia sul patrimonio dei rappresentanti (è per questo motivo che la loro responsabilità ha una natura “fideiussoria” rispetto a quella dell’ente collettivo).
Non è previsto a favore di quest’ultimi il beneficium excussionis, a differenza di quanto è previsto a favore dei soci di società semplice (articolo 2268 cod. civ.).
Tale differente trattamento è giustificato dalla differenza strutturale e funzionale dei due enti collettivi derivanti: dalle distinte caratteristiche del modello organizzativo; dal ruolo che in ciascuno di essi svolgono soci ed associati; dalla diversità di fine; ma soprattutto dalla diversa rilevanza patrimoniale e dal differente regime della responsabilità dei soggetti che fanno parte dei singoli enti.
Si ritiene che la responsabilità personale e solidale prevista dall’articolo 38 cod. civ. sia da ricercare in capo a coloro che agiscono in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta, non essendo collegata alla mera titolarità della rappresentanza della stessa, ma all’attività negoziale o extranegoziale concretamente svolta per conto della stessa e diretta alla creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi.
La responsabilità di cui all’articolo 38 cod. civ. non si estingue con la cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo determinata, di colui che ha agito in nome e per conte dell’ente, ma permane anche dopo la cessazione dall’incarico.
Ne consegue che il dirigente di un’associazione non riconosciuta, può essere oggetto dell’azione dei creditori anche dopo la cessazione dalla carica, ovviamente con riferimento alle obbligazioni contratte nel periodo in cui esercitava le sue funzioni.
Da quanto affermato deriva l’opportunità, ad ogni mutamento dei responsabili di una associazione, di predisporre un verbale di consegne nel quale indicare tutte le situazioni pendenti, al fine di poter con esattezza determinare i rapporti di debito – credito facenti capo all’ente in quel determinato momento.
Responsabilità extracontrattuale
Può altresì configurarsi direttamente a carico degli enti associativi una responsabilità extracontrattuale o da fatto illecito diretta.
L’associazione, infatti, deve ritenersi responsabile in via diretta quando il fatto illecito sia addebitabile agli organi dell’ente che abbiano agito in tale qualità, ossia in rappresentanza dell’associazione, nella causazione del danno.
In effetti, dovendosi considerare gli amministratori o i dirigenti di una associazione “organi” dell’ente, è possibile imputare direttamente a quest’ultimo tutti i comportamenti giuridicamente rilevanti, leciti e illeciti, esterni e interni posti in essere dagli amministratori stessi.
Si pensi, ad esempio, ad una associazione culturale che voglia organizzare una manifestazione aperta al pubblico (un convegno, una conferenza, un’esposizione, una rappresentazione teatrale, ecc.). Non v’è dubbio che l’associazione, rivestendo il ruolo di organizzatore dell’evento, assuma direttamente i rischi che ne possono derivare, anche se, di fatto, ad operare per essa sono i suoi organi. Per quanto precedentemente detto, l’associazione risponderà direttamente ex articolo 2043 cod. civ. in caso di incidenti imputabili a carenze organizzative: l’errata scelta dei luoghi per lo svolgimento della manifestazione, l’inidoneità dei mezzi tecnici impiegati o la pericolosità degli stessi sono tutti elementi che possono integrare una colposa responsabilità dell’ente.
In proposito, si deve notare che grava sull’organizzatore l’onere di attenersi alle disposizioni dei regolamenti ed alle prescrizioni in materia di pubblica sicurezza, nonché il più generico onere di osservare le regole di comune prudenza imposte nel caso specifico.
Sotto quest’ultimo profilo, ricordiamo che, indipendentemente dalla concreta operatività di specifiche norme di sicurezza, sussiste una responsabilità per colpa (generica) tutte le volte che, nella condotta dell’organizzatore, possa ravvisarsi una imprudenza o negligenza; in altri termini, l’inosservanza di quelle regole di garanzia che, seppure non previste da precise norme giuridiche, sono imposte all’osservanza dell’uomo di media prudenza ed esperienza, al fine di evitare danni a terzi.
Per regola generale, l’obbligazione di risarcire il danno incombe su “colui che ha commesso il fatto” e sempreché si tratti di “fatto doloso o colposo”. A detta regola sono, tuttavia, apportate due importanti serie di eccezioni: la prima è quella della responsabilità indiretta o per fatto illecito altrui, ravvisabile ad esempio nella responsabilità dell’insegnante (articolo 2048, secondo comma, codice civile); la seconda è quella della responsabilità oggettiva che prescinde dal dolo e dalla colpa (es. articolo 2050 codice civile).
Nel caso di danni risentiti dall’allievo a causa dello scarso controllo o dell’imperizia dell’insegnante, oltre alla responsabilità di quest’ultimo, scatta, in base all’articolo 2049 codice civile, la responsabilità solidale della associazione presso la quale opera.
L’associazione, pertanto, risponderà a titolo di responsabilità extracontrattuale dei danni subiti dall’allievo per fatto illecito dell’insegnante posto in essere nell’esercizio delle incombenze a cui è adibito. È la c.d. responsabilità del preponente per i danni causati dal suo preposto.
L’articolo 2049 codice civile, infatti, prevede che degli illeciti commessi da ausiliari dell’associazione, cioè da persone adibite dall’ente a determinate incombenze (es. insegnanti, istruttori, autisti, dirigenti e dipendenti in genere), risponda indirettamente la stessa associazione.
La responsabilità, però, potrà essere affermata soltanto ove vi sia, tra l’associazione e il preposto autore del comportamento colpevole, un rapporto di subordinazione, con conseguente possibilità di controllo e sorveglianza sull’attività del preposto o quanto meno, in mancanza di un rapporto di lavoro subordinato, un generico rapporto di dipendenza anche se di carattere occasionale o temporaneo caratterizzato da un potere di direzione e vigilanza.
Inoltre occorre che il comportamento illecito sia stato tenuto dal preposto nell’adempimento (cd. nesso di occasionalità necessaria) delle mansioni affidategli (per esempio: l’associazione risponderà indirettamente ex articolo 2049 codice civile, dei danni cagionati all’allievo dalla condotta negligente od imprudente di un insegnante ingaggiato dall’ente; o, ancora, risponderà dei danni causati, durante un trasporto di persone, della condotta colposa dell’autista alle dipendenze).
La associazione per esonerarsi dalla responsabilità dovrà fornire la prova dell’insussistenza dei presupposti per l’operatività della norma, contestando che il danno si sia verificato nell’espletamento delle funzioni stesse o assumendo la riferibilità del danno all’attività privata dell’insegnante.
Dunque, sussistendone i presupposti, l’associazione e l’insegnante rispondono, sia pure a diverso titolo, in solido tra loro; ma è evidente che la prima, una volta risarcito il danno, avrà azione di rivalsa per l’intero nei confronti del secondo.
Si deve aggiungere che in qualche caso l’attività svolta da un’associazione presenta caratteri di intrinseca pericolosità. L’esercizio di tali attività è sottoposta alla più pesante forma della responsabilità oggettiva (articolo 2050 codice civile). La giurisprudenza ha considerato ad esempio come attività pericolose lo svolgimento, l’organizzazione e la gestione di alcuni particolari attività sportive, ricreative, rischiose sia per gli utenti che per i terzi.
Detta ipotesi di responsabilità prescinde completamente persino dalla colpa del danneggiante ed è interamente basata sul nesso di causalità tra l’attività esercitata e l’evento dannoso.
Qui la prova liberatoria è piuttosto rigorosa, giacché ci si libera da responsabilità solo dimostrando di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
L’attività pericolosa deve essere svolta in condizioni di massima sicurezza, con gli accorgimenti tecnici, cautele e precauzioni adottabili nel caso concreto: se ciò nonostante, l’evento dannoso si è ugualmente verificato, solo allora esso dovrà ritenersi inevitabile, in quanto non in rapporto di causalità con lo svolgimento dell’attività dell’associazione.
Un ulteriore profilo di responsabilità da considerare è quello relativo alle cose in custodia. Precisamente, da un lato, viene in considerazione l’ipotesi di cose lasciate in custodia presso i locali dell’associazione; dall’altro, la responsabilità che si profila con riferimento alle strutture ed attrezzature utilizzate, sulle quali l’associazione stessa deve esercitare gli obblighi di custodia.
Per quanto riguarda la responsabilità per le cose in custodia, la norma da prendere in esame è quella di cui all’articolo 1786 codice civile che estende agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni e simili la responsabilità dell’albergatore per le cose consegnate e portate in albergo (articolo 1783 e ss. codice civile).
Indubbiamente, l’elemento che accomuna le varie attività previste dall’articolo 1786 codice civile consiste nell’impossibilità in cui viene a trovarsi chi frequenta la struttura di provvedere direttamente, durante la permanenza nei locali, alla custodia degli oggetti personali.
Bisogna, tuttavia, segnalare che appare quanto meno dubbia la possibilità di estendere la responsabilità in esame pure alle strutture gestite da associazioni non lucrative; infatti, sebbene si rinvenga in Giurisprudenza qualche pronuncia favorevole, va notato che la dottrina dominante esclude una simile possibilità, data la palese incompatibilità di dette organizzazioni (avulse da ogni finalità lucrativa, sia pure indiretta) con il carattere di imprenditorialità richiesto dalla norma in commento.
Fonte: