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In attuazione della L. Delega 106/2016, il Governo ha recentemente emanato tre Decreti Legislativi rispettivamente contenenti la nuova regolamentazione riferita a:
- contributo del 5×1000 (D. Lgs. 111/2017),
- impresa sociale (D. Lgs. 112/2017)
- “Enti del Terzo Settore” (D. Lgs. 117/2017).
In particolare con il D.Lgs. 117/2017 è stata formalizzata la creazione del Codice del Terzo settore (c.d. CTS) quale insieme di norme aventi, nell’intenzione del legislatore, la finalità di riordinare e semplificare in modo organico e sistematico l’attuale disciplina degli enti non commerciali.
Il Codice, composto da 104 articoli, nei primi 12 sancisce le finalità (art.1) ed i principi generali (art.2), definisce gli Enti del Terzo Settore – ETS (art.4), le attività di interesse generale (art.5) e le altre attività possibili (art.6) le modalità di raccolta fondi (art.7), il concetto di Patrimonio degli ETS con i vincoli di destinazione e devoluzione (artt. 8, 9 e 10), istituisce il Registro Nazionale del Terzo Settore (art. 11 – ove gli ETS dovranno essere iscritti per acquisire tale qualifica e poter applicare le agevolazioni fiscali per gli stessi previste), l’utilizzo della qualifica di Ente del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico (art.12).
Tuttavia, nonostante le originarie intenzioni ispiratrici della riforma, l’intervento normativo in questione non ha rappresentato una vera e propria riorganizzazione globale del mondo non profit escludendovi, in primis, gli enti sportivi dilettantistici.
Il legislatore della Riforma pur prevedendo nel Codice del Terzo Settore, tra le attività di interesse generale esercitabili da parte degli ETS, anche l’ “organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche” non ha inteso riformare anche la disciplina propria degli enti sportivi iscritti nel Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Coni (i quali potranno continuare ad applicare le ordinarie disposizioni di cui alla L. 289/02, art. 90; regime forfettario di cui alla L. 398/91 ovvero ex art. 145 Tuir; compensi, premi e rimborsi sportivi dilettantistici ex artt. 67, comma 1, lett. m) e 69, comma 2, Tuir; de-commercializzazione dei corrispettivi specifici versati da associati e tesserati sportivi ai sensi degli artt. 148, commi 3-8, Tuir e 4, commi 4-7, DPR 633/72).
Gli enti del terzo settore (comprese le ONG) si iscrivono nel Registro Unico Nazionale del terzo settore (Runts): stante la previsione di legge, fino all’operatività del Registro in oggetto, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali (che si adeguano alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017 entro 18 mesi dalla data della sua entrata in vigore avvenuta il 4.08.2017). Entro il medesimo termine, si potranno modificare gli statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.
Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.
Il CTS, stabilendo le norme applicabili agli ETS, ha previsto (seppur con tempistiche diverse e in parte non coordinate tra loro) l’abrogazione delle disposizioni finora vigenti (tra le quali L. 266/91, L. 383/00, D.Lgs. 460/97) rendendo particolarmente complessa la gestione del periodo transitorio.
Concludendo, come precisato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella circolare di novembre 2017: “Le specifiche previsioni del provvedimento, entrato in vigore il 3 agosto 2017, sono operativamente introdotte nel sistema secondo una complessa tempistica graduale: talune previsioni fiscali (social bonus, imposte indirette e tributi locali, erogazioni liberali) entrano in vigore in via transitoria già a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017; altre disposizioni su questioni di assoluto rilievo (tra cui il carattere di “secondarietà” e “strumentalità” delle “attività diverse” che possono essere svolte dagli ETS o la costituzione e l’operatività del Runts) sono subordinate all’emanazione di decreti regolamentari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; le norme fiscali del titolo X del Codice in genere devono attendere il periodo d’imposta successivo a quello di operatività del Runts, oltre all’autorizzazione della Commissione europea per divenire operative; gli enti che ambiscono all’iscrizione nel Runts sono poi tenuti a seguire una specifica disciplina transitoria, potendo, tra l’altro, adeguare i propri statuti con le forme dell’assemblea ordinaria entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (12 mesi per le imprese sociali).”
…come diceva Rino Gaetano “e chi vivrà vedrà!”
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