IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE:
LA NUOVA PROCEDURA DAL 2021

A decorrere dal 2021, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto un controllo automatico dei file xml delle fatture elettroniche, al fine di verificare la presenza dell’imposta di bollo virtuale in base al codice IVA utilizzato in fattura.
Secondo quanto previsto dal provvedimento n. 34958 del 4 febbraio scorso, per le fatture elettroniche emesse, l’Agenzia delle Entrate predispone due distinti elenchi:
- Elenco A (non modificabile): contenente gli elementi identificativi delle fatture emesse ed inviate tramite SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo;
- Elenco B (modificabile): contenente gli elementi identificativi delle fatture emesse ed inviate tramite SdI che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali emerge tale obbligo sulla base dei criteri soggettivi e oggettivi descritti nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento.
Entrambi gli elenchi sono resi disponibili al cedente/prestatore, o al suo intermediario delegato, mediante un apposito servizio web all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi nel sito internet dell’Agenzia delle entrate, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare.
Il cedente/prestatore o l’intermediario delegato, in relazione all’elenco B potrà:
- qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture riportate dall’Agenzia nell’Elenco, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo procedere all’indicazione di tale informazione spuntando gli estremi delle singole fatture;
- integrare l’Elenco con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le quali, anche se non individuate dall’Agenzia, risulta dovuta l’imposta.
Le modifiche/integrazioni potranno essere effettuate in maniera puntuale ovvero in modalità massiva, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di effettuare il download del file xml dell’Elenco B e il successivo upload del medesimo file modificato e dovranno essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento.
Riportiamo di seguito i termini previsti per la modifica/integrazione:
Tabella 1: Termini di modifica/integrazione dell’elenco B
| TRIMESTRE | LASSO TEMPORALE ENTRO CUI POTER EFFETTUARE LE MODIFICHE |
| 1° | 15 aprile – 30 aprile |
| 2° | 15 luglio – 10 settembre |
| 3° | 15 ottobre – 31 ottobre |
| 4° | 15 gennaio – 31 gennaio |
L’elenco B potrà essere modificato più volte, purché entro i termini stabiliti per legge; l’Agenzia utilizzerà l’ultima modifica elaborata per il calcolo dell’imposta di bollo da versare.
Sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nell’Elenco A e nell’Elenco B eventualmente modificato, è calcolato ed evidenziato, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi del cedente/prestatore, l’importo dovuto a titolo di imposta di bollo, da versare secondo le seguenti scadenze:
Tabella 2: Termini di versamento imposta di bollo
| TRIMESTRE | IMPOSTA DOVUTA | TERMINE VERSAMENTO |
| 1° trimestre | > €250 | 31.05 |
| ≤ €250 | 30.09 (*) | |
| 2° trimestre | > €250 | 30.09 |
| 1° e 2° trimestre | ≤ €250 | 30.11 |
| 3° trimestre | Qualsiasi importo | 30.11 |
| 4°trimestre | Qualsiasi importo | 28.02 n+1 |
(*) Tale termine va rispettato se l’imposta di bollo dovuta
per il 1° e il 2° trimestre risulta complessivamente superiore a €250
L’importo dovuto sarà messo a disposizione dall’Agenzia entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.
Per il versamento può essere utilizzato il mod. F24 ovvero l’apposito servizio messo a disposizione nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia con addebito diretto sul c/c. Scegliendo tale seconda modalità, va obbligatoriamente effettuato il pagamento dell’intero importo determinato dall’Agenzia.
Si ricorda che, nel modello F24 dovranno essere utilizzati i consueti codici tributo, elencati di seguito:
| 2521 | Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 1° trimestre |
| 2522 | Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 2° trimestre |
| 2523 | Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 3° trimestre |
| 2524 | Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 4° trimestre |
| 2525 | Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – SANZIONI |
| 2526 | Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – INTERESSI |
È bene precisare, infine, che, anche nel caso in cui il versamento riguardi più trimestri (in quanto l’importo dovuto è inferiore a 250 €), il versamento va effettuato tenendo distinti i singoli trimestri, evidenziando il corrispondente codice tributo.
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