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“Il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali frutto del lavoro, dell’insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituiscono un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità” sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale.” Così inizia, all’articolo 1, il T.U.V. Testo unico del Vino ovvero legge n. 238 del 12 dicembre 2016. Il vino è sulla bocca di tutti, in ogni senso, e non serve soffermarsi sull’importanza rivestita dal prodotto nel settore primario italiano, né tanto meno sulle cifre che negli ultimi anni vedono confermare il trend positivo di crescita, sia dei consumi nazionali che delle esportazioni.
Soffermiamoci invece, dal punto di vista normativo, su qual è la definizione di vino e quali sono le sfaccettature legate a questo bene.
Per una visione completa della normativa in materia agricola, non possiamo prescindere dallo studio della normativa comunitaria, dove iniziano già nel lontano 1987 i primi interventi per la regolamentazione del mercato comune vitivinicolo, con i Reg (CE) n. 822 e 823 del 16 marzo 1987, che hanno fornito importanti apporti sulle definizioni di vino da tavola, ovvero il vino collocato al livello più basso della piramide, introdotta nella normativa italiana con Legge n. 164 del 1992 e tuttora importante riferimento nonostante le successive evoluzioni legislative. A dimostrazione della rilevanza di tale prodotto nell’economia e nella cultura italiana, va ricordato come già nel R.D.L. 15 ottobre 1925, n.2033 l’art.13: “Il nome di vino è riservato al prodotto della fermentazione alcoolica del mosto di uva fresca o leggermente appassita in presenza od in assenza di vinacce“.
Tornando alla normativa europea, la definizione di vino è contenuta dapprima nel Reg.(CE) n.1493/1999, sostituito dal Reg.(CE) n. 479/2008 il cui contenuto è stato a sua volta trasferito nel Reg.(CE) n. 1234/2007 ad opera del Reg. (CE) 25 maggio 2009, n. 491/2009, e che ha definito il vino come “il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve”. Un’importante precisazione è contenuta nei suddetti regolamenti, in quanto il vino ottenuto deve provenire da uve appartenenti alla specie Vitis vinifera od ottenute da un incrocio tra tale specie e altre specie del genere Vitis, con espressa esclusione delle varietà: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbémont. Precisamente, tale restrizione delle varietà di specie che possono dar vita al vino, sono elencate negli artt. n.19 Reg. (CE) n. 1493/1999, poi art.120 bis, Reg.(CE) 1234/2007 e oggi incluso nell’art. 81 Reg. 1308/2013.
Per una descrizione completa del prodotto che stiamo esaminando è necessario integrare la definizione di vino con le tipologie di prodotti vitivinicoli, contenute nell’allegato XI-ter del sopra citato Reg. CE 491/2009. In tale documento infatti vengono dettagliate le caratteristiche che devono essere rispettate nelle varie categorie merceologiche presenti. Solo per citarne alcune, in riferimento al titolo alcolometrico, nell’allegato vengono descritti come segue:
- Vino: titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 8,5% vol. purché sia prodotto con uve raccolte in determinate zone viticole individuate, e non inferiore a 9% vol. per tutte le altre zone viticole;
- Vino liquoroso: titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 15% vol. e non superiore a 22% vol.;
- Vino spumante di qualità: caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione, con titolo alcolometrico totale delle partite non inferiore a 9% vol.
- Vino frizzante: titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7% vol. e che presenta una sovrapressione non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar.
Per completare la panoramica, seppur in modo riduttivo rispetto alla grande varietà di tipologie di vino, va ricordato che anche il nostro Testo Unico Accise, D.lgs. n. 504 del 1995, fornisce un’utile definizione del prodotto. All’art. 36 comma 2 del T.U.A. troviamo infatti una importante distinzione, tra vino fermo e non fermo. Per “vino tranquillo” si intende il prodotto individuato dal codice accisa NC 2204 e 2205, avente un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2% ma non superiore al 15% in volume, purché l’alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione oppure un titolo alcolometrico effettivo tra il 15% e il 18% in volume, purché ottenuti senza arricchimenti e derivi in ogni caso da fermentazione. All’opposto del vino tranquillo troviamo il “vino spumante“, ovvero il prodotto individuato dai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, presentato in bottiglie chiuse con tappo a “forma di fungo” tenuto da fermagli o legacci, che ha una sovrappressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar e avente titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2 % ma non superiore al 15% in volume, anche qui a condizione che l’alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione.
Ed ora, giunti alla fine possiamo rispondere alla domanda “Il Vino…che cos’è?” Non è solo il prodotto di cui gli italiani vanno fieri, bensì un bene su cui da decenni la normativa italiana ed europea studiano e si concentrano, vista l’importanza che quest’ultimo riveste nel settore agricolo comunitario e mondiale.
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Articolo pubblicato su Non Solo Fisco al seguente link
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