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Le erogazioni di denaro provenienti dal settore pubblico in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche sono soggette a trattamenti fiscali differenziati a seconda della natura dell’ente percipiente nonché della destinazione “istituzionale” o “commerciale” delle somme trasferite.
L’art. 90, comma 1, L. 289/02 estende alle società sportive dilettantistiche (c.d. SSD) la possibilità di applicare la L. 398/91 e le “altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche”. Al fine di poter fruire delle suddette agevolazioni e facilitazioni le SSD devono essere costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro.
Tali società (anche se prive dello scopo di lucro), configurando pur sempre società commerciali, non potranno mai applicare la disciplina contenuta nell’art. 143 Tuir, riservata agli enti non commerciali. Pertanto, alle SSD non potrà applicarsi l’esclusione dal reddito imponibile dei proventi percepiti per attività in convenzione con la Pubblica amministrazione di cui all’art. 143, comma 3, lett. b) [“Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 73: b) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall’articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi”.].
Ciò premesso, nell’ambito dei trasferimenti tra soggetti pubblici (regioni, province, comuni, federazioni sportive, ecc.) ed enti sportivi dilettantistici, al fine di garantire il giusto trattamento fiscale delle somme corrisposte dai primi a favore dei secondi sarà fondamentale identificare la tipologia del soggetto ricevente: infatti, se per le associazioni sportive dilettantistiche (enti non commerciali) è rilevante la finalità del contributo, rivolto a finanziare l’attività istituzionale o commerciale del sodalizio, per le SSD sussiste una sorta di “principio di attrazione” all’attività commerciale. A conferma di questo, si ricorda che, salvo espresse deroghe di legge (esempio l’art. 148, comma 3, Tuir per i corrispettivi specifici pagati dai tesserati oppure le disposizioni di cui alla L. 133/99, comma 2, sulle raccolte fondi e sulle attività commerciali connesse alle istituzionali), i trasferimenti di denaro a favore di una SSD rientrano nella formazione del reddito imponibile ai fini IRES.
Quanto sopra dovrà, quindi, far riflettere gli amministratori delle SSD che ricevono contributi pubblici: le società, rispetto agli enti associativi non lucrativi (che dovranno applicare la ritenuta del 4% solo sui contributi rivolti a finanziare l’attività commerciale), essendo delle imprese devono applicare la ritenuta del 4% sulle somme percepite, eccezion fatta per i contributi erogati per l’acquisto di beni strumentali [art. 28, comma 2, DPR 600/73 “Le regioni, le provincie, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali.”]
Concludendo, come ribadito dalla stessa Amministrazione finanziaria (circolare 21/E/2003) la previsione di cui all’art. 90, comma 4, L. 289/02 [“Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall’articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”], pur prevedendo la possibilità di non applicare la ritenuta sui contributi erogati dal Coni, dalle FSN e EPS a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, non arriva a escludere da tassazione i trasferimenti in oggetto.
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Articolo pubblicato su Non Solo Fisco al seguente link
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