ESONERO CONTRIBUTIVO 2021:
A CHI SPETTA E COME OTTENERLO
PREMESSA
Il Decreto interministeriale 17/05/2021, pubblicato lo scorso 29 Luglio 2021, ha reso attuativo l’art. 1, comma 20 della legge di bilancio 2021, istituendo un fondo per l’esonero dal versamento dei relativi contributi previdenziali.
Tale fondo consente l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali, nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti alle Casse private.
Vediamo ora nel dettaglio i requisiti e le caratteristiche dell’esonero.
REQUISITI SOGGETTIVI
Ai sensi dell’articolo 1 L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) l’esonero parziale dei contributi previdenziali 2021, è riconosciuto ai:
- Soggetti iscritti alle Gestioni AGO (artigiani/commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- Professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D. Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D. Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali).
Restano esclusi dal beneficio coloro che siano titolari di:
- Contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei contratti di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità di cui all’art. 3, c.4 D. Lgs. n.81/2015;
- Pensione diretta, diversa dall’assegno di invalidità o qualsiasi altro emolumento corrisposto ad integrazione del reddito a titolo di invalidità.
REQUISITI OGGETTIVI
Requisito fondamentale è, innanzitutto, il possesso della regolarità contributiva.
Al fine di usufruire dell’esonero in esame è, inoltre, necessario che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:
- Riduzione del fatturato/corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli del 2019;
- Reddito conseguito nel 2019 derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a € 50.000.
Per coloro che hanno iniziato l’attività nel 2020, l’esonero spetta anche in assenza dei predetti requisiti: non è, pertanto, necessaria la verifica del calo di fatturato/corrispettivi. Diversamente, non potrà accedere all’esonero dei contributi dovuti all’INPS o alla Cassa di appartenenza il lavoratore autonomo o il professionista che ha aperto la partita IVA nel 2021.
Con riferimento all’individuazione del reddito, è necessario tenere presente che:
- Per i professionisti iscritti alle Casse previdenziali di categoria vige il principio di cassa;
- Per i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali INPS (artigiani/commercianti/gestione separata) il reddito è desumibile dal quadro RR del MOD. redditi 2020.
CONTRIBUTI OGGETTO DI ESONERO
Gestioni INPS
Per i soggetti iscritti alle Gestione AGO, l’esonero è applicabile alla contribuzione di competenza 2021, al netto delle agevolazioni/riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria previste dalla normativa (ad esempio, al netto della riduzione del 35% prevista per i contribuenti forfetari).
I contributi oggetto di esonero si differenziano a seconda della categoria INPS dio appartenenza:
- Per coloro che sono iscritti alla Gestione IVS artigiani/commercianti l’esonero riguarda solo i contributi fissi di competenza 2021 in scadenza entro il 31.12.2021;
- Per coloro che sono iscritti alla Gestione separata, l’esonero riguarda i contributi dovuti a titolo di acconto 2021, in scadenza entro il 31.12.2021.
Casse previdenziali private
Per i professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D. Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D. Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali) l’esonero riguarda i contributi previdenziali di competenza 2021, in scadenza entro il 31.12.2021 ad esclusione dei contributi integrativi.
In considerazione delle diverse modalità di riscossione dei contributi, consigliamo di verificare presso la singola Cassa previdenziale i contributi oggetto di esonero.
DOMANDA DI ESONERO: MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
L’esonero può essere richiesto ad un solo Ente previdenziale, per una sola forma di previdenza obbligatoria.
Gestioni INPS
L’art. 2 del Decreto ha stabilito che, per ottenere il riconoscimento dell’esonero, è necessario presentare apposita domanda all’INPS, a pena di decadenza.
La domanda dovrà essere presentata utilizzando lo schema predisposto dall’INPS, entro il 30.09.2021.
Segnaliamo che, ad oggi, non è stata ancora resa disponibile la piattaforma per la compilazione della domanda.
Casse previdenziali private
Alla stregua di quanto previsto per le gestioni INPS, anche per coloro che sono iscritti alle Casse di previdenza private potranno ottenere il riconoscimento dell’esonero solamente previa presentazione di apposita domanda alla Cassa di riferimento.
La domanda dovrà essere predisposta in base allo schema predisposto dalla singola Cassa di previdenza e trasmessa entro il 31.10.2021, pena la decadenza dal beneficio.
È bene precisare, infine che, l’ammontare dell’esonero contributivo destinato ai lavoratori autonomi è riconosciuto dalla singola Cassa previdenziale sulla base della quantificazione effettuata dal Ministero del Lavoro nel rispetto del limite massimo di spesa (pari a € 1.000 milioni). Al superamento di tale soglia, l’agevolazione sarà ridotta in misura proporzionale in base al numero di beneficiari.
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