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Il Collegato fiscale alla legge di Bilancio 2018 (D.L. 148/2017 convertito in L. 172/2017) allarga le maglie della detrazione IRPEF per gli studenti universitari fuori sede che prendono in affitto un appartamento. Si estende, infatti, l’ambito di applicazione della detrazione IRPEF sui canoni di locazione, prevista per gli studenti universitari fuori sede, sopprimendo, in ogni caso, la previsione che il comune di ubicazione dell’università sia situato in una provincia diversa da quella di residenza dello studente.
La normativa previgente (art. 15 comma 1 lett. i-sexies) del TUIR) prevedeva che la detrazione spettasse solo agli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro.
Modificando la citata lett. i-sexies), il Collegato fiscale alla legge di Bilancio 2018 ha quindi esteso la suddetta detrazione d’imposta anche all’ipotesi in cui l’università sia ubicata in un Comune distante da quello di residenza almeno 50 km e gli studenti “fuori sede” siano residenti in zone montane o disagiate.
La detrazione in oggetto è concessa per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 (quindi con effetto retroattivo applicandole già dai modelli dichiarativi da presentare nel 2018) e al 31 dicembre 2018.
Riepilogando, quindi, la detrazione spetta nel caso in cui:
- L’Università sia ubicata in un Comune diverso da quello in cui lo studente ha la propria residenza anagrafica;
- L’Università sia ubicata in un Comune distante da quest’ultimo almeno 100 km o 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate;
- L’Università non deve essere ubicata in una Provincia diversa rispetto a quella di residenza dello studente;
- I canoni di locazione pagati rilevano fino a concorrenza di un importo massimo di 2.633 euro.
Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l’immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell’UE o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista dei Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.
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Articolo pubblicato su Non Solo Fisco al seguente link
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