DECRETO SOSTEGNI: LE REGOLE DA RISPETTARE
PER IL NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

 

PREMESSA

Lo scorso 19 Marzo 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo definitivo del tanto atteso Decreto Sostegni con l’obiettivo di rinnovare il sostegno agli operatori economici e alle imprese e di introdurre nuove misure in tema di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.

Il Decreto-legge ha previsto uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro, da ripartire in cinque ambiti diversi, al fine di potenziare le misure di contrasto alla diffusione del virus COVID-19 e, al contempo, di limitare l’impatto economico e sociale causato dai provvedimenti adottati in tema di prevenzione.

Nello specifico, è possibile distinguere i seguenti “settori” di intervento:

  • sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore;
  • lavoro e contrasto alla povertà;
  • salute e sicurezza;
  • sostegno agli enti territoriali;
  • ulteriori interventi settoriali.

Tra le misure adottate in materia di sostegno alle imprese, quella che ha destato il maggior interesse è il nuovo contributo a fondo perduto, sancito dall’articolo 1 del DL Sostegni.

Vediamo ora, nel dettaglio i requisiti richiesti, le modalità di calcolo e di presentazione della relativa domanda.

REQUISITI SOGGETTIVI

Sulla base del dettato normativo, potranno beneficiare del nuovo contributo tutti gli operatori economici che presentano tutte le seguenti caratteristiche:

  • partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto;
  • residenza/stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

La principale novità del nuovo contributo risiede dunque nell’ampliamento della platea di soggetti destinatari per i quali, a differenza di quanto previsto dai precedenti decreti, non vi è più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche esercitate.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1 sono ammessi al bonus tutti coloro che svolgono attività d’impresa, arte o professione oppure che producono reddito agrario ai sensi dell’art.32 del TUIR.

Restano esclusi, invece:

  • coloro che abbiano cessato l’attività prima dell’entrata in vigore del Decreto;
  • coloro che hanno aperto la partita IVA dopo l’entrata in vigore del Decreto;
  • gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
  • gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all’art.162-bis del TUIR.
  • i soggetti che hanno conseguito ricavi di cui all’art.85 del TUIR, superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, indipendentemente dalla tipologia di attività esercitata.

REQUISITI OGGETTIVI

Condizione necessaria per avere diritto al contributo, è il calo del fatturato, che deve essere almeno pari al 30%.

Il confronto dovrà essere effettuato tra il fatturato medio mensile 2020 e 2019 e l’ammontare del contributo spettante dovrà essere determinato applicando alla differenza di fatturato una percentuale diversa a seconda del volume d’affari del soggetto richiedente, come riportato nella tabella n.1.

Tabella 1: Percentuali applicabili al volume di ricavi conseguiti.

Ricavi/compensi 2019

Percentuale applicabile

Non superiori a € 100.000

60%

Superiori a € 100.000 e fino a € 400.000

50%

Superiori a € 400.000 e fino a 1.000.000

40%

Superiori a 1.000.000 e fino a 5.000.000

30%

Superiori a 5.000.000 e fino a 10.000.000

20%

Ai sensi dell’art.1, c.3 lett. a) il valore dei ricavi o compensi da considerare ai fini della corretta determinazione del bonus è quello registrato nel secondo periodo di imposta antecedente (2019) a quello di entrata in vigore del decreto.

PERIODO DI RIFERIMENTO E MODALITA’ DI CALCOLO

A differenza dei precedenti, il nuovo contributo presenta due differenze sostanziali.

In primo luogo, la percentuale del calo di fatturato, che scende dal 33% al 30%.

In secondo luogo, il periodo di riferimento su cui misurare la contrazione di fatturato, che ora si estende all’intero periodo di imposta (2020 a confronto con il 2019).

È bene precisare che la norma richiede che la differenza di fatturato sia determinata su base mensile; pertanto, il calcolo dovrà essere applicato utilizzando la seguente formula:

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 1° gennaio 2019, per il calcolo del fatturato medio, dovranno essere considerati i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA stessa.

Il decreto ha inoltre fissato un importo minimo e massimo per il contributo; non potrà, infatti, essere superiore ad Euro 150.000. L’importo minimo garantito è pari ad euro 1.000 per i soggetti persone fisiche e 2.000 peri soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo minimo spetterà a tutti coloro che hanno aperto la partita IVA dopo il 1° gennaio 2020, non essendo possibile effettuare la verifica del calo di fatturato richiesta.

COME RICHIEDERLO

Per ottenere il contributo, sarà necessario presentare apposita istanza, in forma telematica.

Ai sensi dell’articolo 1, c.8 del Decreto, la domanda dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

Le modalità di compilazione e presentazione della domanda, il suo contenuto informatico ed ogni altra informazione necessaria sono riportate nel provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 77923/2021, emanato il 23 marzo 2021. Ulteriori informazioni sono consultabili nel nostro articolo.

MODALITÀ DI UTILIZZO

Ulteriore novità attiene alle modalità di utilizzo del contributo.

Il contribuente, infatti, ha la possibilità di scegliere se ricevere il contributo:

  • tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente bancario;
  • come credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

È bene sottolineare che la scelta operata in sede di predisposizione dell’istanza ha carattere irrevocabile e non potrà essere modificata una volta inviata la domanda.

TOOL DI CALCOLO

A seguito della pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che ha chiarito alcuni aspetti riguardanti le modalità di calcolo, abbiamo provveduto ad aggiornare il tool di calcolo, con il quale potrai scoprire se è dovuto il contributo e, nel caso di riscontro positivo, l’ammontare dello stesso.

Clicca QUI per scaricare il tool in Excel (AGGIORNATO! Versione 3.0 del 25/03/2021).

Segnaliamo che il tool è di proprietà dello Studio Padoan ed è concesso in uso gratuito. È vietato qualsiasi utilizzo effettuato a fini commerciali.