Il D.L. ha disposto il riconoscimento di un’indennità per il mese di marzo pari ad Euro 600 (che non concorre alla formazione del reddito) ai seguenti soggetti:

  • liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata (ex art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (Artigiani e Commercianti), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; la prestazione è riconosciuta anche a coloro che sono iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 (es. Soci ed amministratori di Società). Tra i beneficiari sono compresi anche i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco (es. Agenti e Consulenti Finanziari).
  • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del D.L. non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del D.L.;
  • operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore ad Euro 50.000, e non titolari di pensione a condizione che i lavoratori non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione.

Le indennità non sono tra esse cumulabili.

Da comunicazione ufficiale dell’INPS del 20/03/2020 (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53514) è stato precisato che non ci sarà nessun “Click day”: le domande saranno aperte a tutti e ci sarà un giorno di inizio, con un click. Per accedere al sito dell’INPS sarà necessario seguire le indicazioni su QUESTA PAGINA.

Per fare un po’ di chiarezza sui soggetti beneficiari del c.d. Bonus 600 euro clicca QUI