L’art. 28 rubricato “Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda“ del D.L. n. 34/2020, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto un credito d’imposta del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Possono accedere al credito d’imposta del 60%:

  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019;
  • le strutture alberghiere e agrituristiche, indipendentemente dai ricavi e compensi
  • gli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Indipendentemente dai soggetti beneficiari, il D.L. n. 34/2020 stabilisce che il credito d’imposta del 60% è utilizzabile solo dai soggetti locatari esercenti attività economica che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% in meno dello stesso mese del 2019.

Oggi, 6 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato:

  • la circolare n. 14/E, con chiarimenti sul credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda – articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34
  • la risoluzione n. 32/E, che istituisce il codice tributo 6920 per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

Puoi scaricare la circolare e la risoluzione qui di seguito 👇🏼

Circolare n. 14/E Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 32/E Agenzia delle Entrate