CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO:
LE SPECIFICHE INTRODOTTE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Con il provvedimento n. 77923/2021, emanato il 23 marzo scorso, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso i modelli, corredati dalle relative istruzioni, da utilizzare per la richiesta del nuovo contributo a fondo perduto, introdotto dal Decreto Sostegni (D.L. 41/2021).
Vediamo, di seguito, nel dettaglio, le precisazioni introdotte.
CHI PUO’ RICHIEDERLO
Come specificato dalle istruzioni rilasciate dall’Agenzia, per la presentazione dell’istanza è consentita esclusivamente la trasmissione telematica, ad opera, alternativamente:
- Del soggetto richiedente, tramite il servizio web apposito, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate;
- Di un intermediario di cui all’art. 3, c.3 D.P.R. 322/98, delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle Entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” del richiedente ovvero appositamente delegato mediante autodichiarazione nel modello stesso.
COME CALCOLARLO
Come già anticipato nel nostro articolo, l’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale (variabile in relazione ai ricavi/compensi conseguiti nel 2019) alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
Per la corretta determinazione dei ricavi/compensi conseguiti nel 2019 e, per conseguenza, la corretta individuazione della percentuale da applicare, si riporta di seguito un prospetto riepilogativo cui fare riferimento:

Tabella 1: Regole di determinazione dei ricavi/compensi conseguiti nel 2019
Ai fini della compilazione dei relativi campi dell’istanza, devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre negli anni 2019 e 2020.
Inoltre, è bene precisare che:
- I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’art.26 D.P.R.633/72 devono considerare l’ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’IVA);
- Si considerano le note di variazione di cui all’art.26 D.P.R.633/72;
- Concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni dei beni ammortizzabili;
- Per coloro che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, all’ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.
L’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi viene determinato dividendo l’importo dell’anno per il numero di mesi in cui è stata esercitata l’attività.
Qualora il soggetto richiedente eserciti più attività, dovrà essere effettuata la somma dei ricavi/compensi relativi a tutte le attività, ai fini della verifica della soglia dei 10 milioni di euro per l’accesso al contributo e della categoria dei ricavi/compensi da indicare nel modello.
SOGGETTI CHE HANNO APERTO LA PARTITA DOPO IL 31/12/18
Il modello rilasciato con provvedimento dell’Agenzia, riporta un apposito campo per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 31 dicembre 2018.
Le istruzioni hanno precisato che, in questo caso, ai fini del calcolo dei mesi di attività da considerare, non deve essere considerato il mese nel quale è stata aperta la partita IVA.
Per tali soggetti, il contributo sarà determinato come segue:
- Se la differenza tra il fatturato medio mensile del 2020 e del 2019 è negativa e almeno pari al 30%, l’ammontare del contributo sarà ottenuto applicando a tale differenza la percentuale del 60, 50, 40, 30, 20 per cento in relazione al volume di ricavi/compensi conseguiti nel 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo);
- Se la differenza di cui al punto precedente è negativa ma inferiore al 30%, positiva ovvero pari a zero, sarà riconosciuto il contributo minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).
QUANDO RICHIEDERLO
L’istanza dovrà essere presentata a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre 28 maggio 2021.
Il mancato rispetto dei suddetti termini comporterà la nullità dell’istanza stessa.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nell’intervallo di tempo su citato, in caso di errore, è consentita la trasmissione di una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente presentata.
L’ultima istanza presentata nel periodo considerato sostituisce tutte le precedenti, per le quali non sia già stato eseguito il mandato di pagamento del contributo, ovvero non sia stato già comunicato il riconoscimento del credito di imposta.
Anche per il nuovo contributo a fondo perduto, è espressamente prevista la possibilità di rinunciare al contributo, mediante presentazione di apposita istanza, anche oltre il periodo di riferimento considerato.
ESITO DELL’ISTANZA
In seguito alla trasmissione dell’istanza, l’Agenzia delle Entrate risponde con un messaggio contenente il protocollo assegnato al file trasmesso.
Al contempo, effettua i controlli formali e rilascia una prima ricevuta che attesta:
- in caso positivo, la presa in carico della richiesta;
- in caso negativo, lo scarto della richiesta.
Una volta superati i controlli formali, l’Agenzia effettua ulteriori controlli sulle informazioni inserite e rilascia una seconda ricevuta che può:
- scartare l’istanza, in caso di esito negativo;
- sospendere l’istanza, in caso siano state rilevate incongruenze tra i dati trasmessi e quelli presenti in Anagrafe Tributaria;
- accogliere l’istanza ed emettere il mandato di pagamento del contributo/riconoscimento del credito, in caso di esito positivo.
Entrambe le ricevute sono consultabili, da parte del soggetto richiedente ovvero di un intermediario delegato nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto” – “Consultazione esito”.
CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO E REGIME SANZIONATORIO
Il contributo a fondo perduto:
- non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex art.61 e 109, c. 5 TUIR.
Ai sensi dell’art.1, c. 9 del Decreto, sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’art.25 del D.L. 34/2020.
Qualora il contributo percepito sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia provvederà al relativo recupero, comprensivo delle sanzioni di cui all’art.13, c. 5 D. Lgs. 417/97 (dal 100% al 200%) e degli interessi di cui all’art. 20, D.P.R. 602/73 (4% annuo).
E’, inoltre, applicabile la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni per indebita percezione del contributo (ex art. 316-ter C. P.).
Il soggetto che ha indebitamente percepito, in tutto o in parte, il contributo, può regolarizzare la propria posizione restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, e versando le sanzioni ridotte, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 472/97.
Puoi scaricare i documenti dell’Agenzia delle Entrate e il nostro tool di calcolo 👇🏼
| Provvedimento n. 77923/2021 – Agenzia delle Entrate |
| Istanza a Fondo Perduto – Istruzioni |
| Istanza a Fondo Perduto – Modello |
| Guida Contributo a Fondo Perduto – Agenzia delle Entrate |
| Tool Excel – Determinazione Contributo a Fondo Perduto – v. 3.0 (25/03/2021) |
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